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Pubblicazioni di matrimonio

Per sposarsi, sia con rito civile sia con rito religioso, è necessario richiedere all'Ufficio di Stato Civile la pubblicazione di matrimonio. In particolare, gli sposi, o uno solo di essi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi, per l'avvio del procedimento.
L'Ufficiale di Stato Civile provvede quindi all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni.
 
Nel giorno indicato dall'Ufficiale di Stato Civile entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (o procura speciale), devono quindi presentarsi con un documento di identità valido, per la sottoscrizione del Processo verbale di richiesta delle pubblicazioni.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni.
 
Alcuni documenti non sono acquisibili direttamente dall'Ufficio di Stato Civile, pertanto devono essere prodotti dagli interessati:

  • in caso di matrimonio religioso, richiesta di pubblicazione del parroco;
  • in caso di matrimonio tra minori, decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Milano;
  • in caso nubenda vedova da meno di 300 giorni, dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
  • in caso di nubenda divorziata da meno di 300 giorni, sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento del matrimonio emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile;
  • in caso di cittadini stranieri che provengono da uno dei Paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
  • in caso di cittadini stranieri dagli USA, apposita dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi alla competente autorità degli Stati Uniti d'America in Italia (Consolato in Milano);
  • in caso di cittadini stranieri provenienti da altri Paesi, certificato di "Nulla osta" rilasciato dalle Autorità competenti dei rispettivi Paesi;
  • in caso di nubendi parenti o affini, dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
 

Le pubblicazioni rimangono esposte all'albo pretorio per 8 giorni consecutivi.

In caso di matrimonio religioso, l'Ufficio di Stato Civile, decorsi i termini di legge, rilascia il certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.


Matrimonio con rito civile
Gli sposi devono presentarsi nel luogo della celebrazione, il giorno stabilito, con due testimoni maggiorenni (anche parenti degli sposi), tutti muniti di valido documento di identità.
 
I dati anagrafici dei testimoni vanno comunicati all'Ufficio di Stato Civile almeno 10 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, unitamente alla dichiarazione di scelta di regime patrimoniale da parte degli sposi.
 
I matrimoni civili vengono celebrati presso la:

  • Sala Consiliare sita in Piazzale Aldo Moro 1: la sala ha una capacità di circa 100 posti a sedere. E' concessa gratuitamente per i residenti nel Comune di Giussano e al costo di € 200,00 per i non residenti;
  • La data e l'orario vanno concordati, in anticipo, con l'ufficio di Stato Civile. Non si celebrano matrimoni civili il sabato pomeriggio e nei giorni festivi.
  • Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di affissione delle pubblicazioni.

Matrimonio concordatario (matrimonio contratto con rito religioso e contestuale attribuzione degli effetti civili)
A seguito del Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929, lo Stato Italiano riconosce gli effetti civili al sacramento del matrimonio regolamentato dal rito canonico. Con gli accordi di Villa Madama del 1984, l'autorità ecclesiastica e lo Stato Italiano hanno rafforzato e precisato il contenuto del Concordato e gli accordi assunti sono stati resi esecutivi con la legge di ratifica n. 121/1985. Senza dover necessariamente celebrare due diversi riti, pertanto, é possibile celebrare il matrimonio con rito religioso ed ottenere che lo stesso assuma effetti giuridicamente rilevanti nell'ordinamento italiano.
 
Perché ciò avvenga:

  • il ministro di culto deve dare lettura ai nubendi degli articoli del Codice Civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi;
  • devono essere redatti due originali dell'atto di matrimonio;
  • l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri di Stato Civile.

La trascrizione del matrimonio religioso nei registri di Stato Civile deve essere richiesta entro 5 giorni dalla pubblicazione e ha quindi efficacia costitutiva. Gli effetti civili del matrimonio tuttavia retroagiscono al giorno della celebrazione e non dal momento dell'effettiva trascrizione.
Qualora la trascrizione non sia stata richiesta all'atto del matrimonio, sarà possibile far luogo alla trascrizione tardiva.



Scelta del regime patrimoniale
Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni.
Costituiscono oggetto della comunione dei beni (artt. 177 e 178 del C.C.):

  • gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi);
  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
  • i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi.
 

Nella comunione i beni dei coniugi appartengono ad entrambi in parti perfettamente uguali.
La comunione legale non è però totale. Rimangono esclusi da essa (art. 179 C.C.):

  • i beni acquistati da uno dei coniugi prima del matrimonio;
  • i beni che sono pervenuti ad uno di essi per effetto di donazione o in eredità;
  • i beni di uso strettamente personale, quelli che attengono a titolo di risarcimento di un danno e quei beni che servono alla professione di uno dei coniugi.
 

I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio.
In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio.

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