Per sposarsi, sia con rito civile sia con rito religioso, è necessario richiedere all'Ufficio di Stato Civile la pubblicazione di matrimonio. In particolare, gli sposi, o uno solo di essi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi, per l'avvio del procedimento.
L'Ufficiale di Stato Civile provvede quindi all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni.
Nel giorno indicato dall'Ufficiale di Stato Civile entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (o procura speciale), devono quindi presentarsi con un documento di identità valido, per la sottoscrizione del Processo verbale di richiesta delle pubblicazioni.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni.
Alcuni documenti non sono acquisibili direttamente dall'Ufficio di Stato Civile, pertanto devono essere prodotti dagli interessati:
Le pubblicazioni rimangono esposte all'albo pretorio per 8 giorni consecutivi.
In caso di matrimonio religioso, l'Ufficio di Stato Civile, decorsi i termini di legge, rilascia il certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.
Matrimonio con rito civile
Gli sposi devono presentarsi nel luogo della celebrazione, il giorno stabilito, con due testimoni maggiorenni (anche parenti degli sposi), tutti muniti di valido documento di identità.
I dati anagrafici dei testimoni vanno comunicati all'Ufficio di Stato Civile almeno 10 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, unitamente alla dichiarazione di scelta di regime patrimoniale da parte degli sposi.
I matrimoni civili vengono celebrati presso la:
Matrimonio concordatario (matrimonio contratto con rito religioso e contestuale attribuzione degli effetti civili)
A seguito del Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929, lo Stato Italiano riconosce gli effetti civili al sacramento del matrimonio regolamentato dal rito canonico. Con gli accordi di Villa Madama del 1984, l'autorità ecclesiastica e lo Stato Italiano hanno rafforzato e precisato il contenuto del Concordato e gli accordi assunti sono stati resi esecutivi con la legge di ratifica n. 121/1985. Senza dover necessariamente celebrare due diversi riti, pertanto, é possibile celebrare il matrimonio con rito religioso ed ottenere che lo stesso assuma effetti giuridicamente rilevanti nell'ordinamento italiano.
Perché ciò avvenga:
La trascrizione del matrimonio religioso nei registri di Stato Civile deve essere richiesta entro 5 giorni dalla pubblicazione e ha quindi efficacia costitutiva. Gli effetti civili del matrimonio tuttavia retroagiscono al giorno della celebrazione e non dal momento dell'effettiva trascrizione.
Qualora la trascrizione non sia stata richiesta all'atto del matrimonio, sarà possibile far luogo alla trascrizione tardiva.
Scelta del regime patrimoniale
Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni.
Costituiscono oggetto della comunione dei beni (artt. 177 e 178 del C.C.):
Nella comunione i beni dei coniugi appartengono ad entrambi in parti perfettamente uguali.
La comunione legale non è però totale. Rimangono esclusi da essa (art. 179 C.C.):
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio.
In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio.