Con ordinanza regionale del 6 aprile sono state introdotte le seguenti modifiche all’ordinanza del 4 aprile, in vigore dal 7 aprile:
I mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:
a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
b) sorveglianza pubblica o, eventualmente privata, che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
Possono rimanere in funzione i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ovunque collocati così come quelli presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale.
È permesso il commercio al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e supermercati;
È consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a domicilio di tutte le categorie merceologiche;
Le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.