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Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

 

 

Rilascio duplicato tessera elettorale

Chi avesse smarrito la tessera elettorale, o avesse esaurito gli spazi a disposizione, potrà chiederne il duplicato o il rilascio di una nuova tessera, all'ufficio elettorale comunale che, a tal fine, è aperto nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15
lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.45
sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00
venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio con orario continuato, dalle 9 alle 18
domenica 26 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle 7 alle 23).

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Ufficio Elettorale del Comune ai seguenti recapiti telefonici: 0362 358210 - 0362 358216

 

 

Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare nelle sezioni n. 5 (Scuola Primaria di Via Alessandria) e n. 9 (Scuola Primaria di Via Longoni, Robbiano) allestite appositamente in edifici privi di barriere architettoniche.
Tali elettori per poter votare, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, devono presentare al Presidente di Seggio una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ora ATS) anche in precedenza per altri scopi, oppure, una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta alla deambulazione.

 

 

Voto assistito

Gli elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto possono votare con l'assistenza di un accompagnatore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

La legge 17/2003 permette di annotare in modo permanente il diritto al voto assistito mediante l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale per evitare all'elettore di dover produrre ad ogni consultazione il certificato medico idoneo per ottenere l'assistenza.  
Per l'annotazione permanente occorre rivolgersi all'ufficio elettorale comunale presentando, oltre alla tessera elettorale, la documentazione sanitaria rilasciata dall'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) nella quale sia attestato esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto al voto.
In assenza della suddetta annotazione, per votare con un accompagnatore deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
a) l'impedimento fisco é evidente  
b) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'INPS (e in precedenza dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) riportante l'indicazione della categoria "ciechi civili" e uno dei seguenti codici attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07  
c) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute), attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

 

 

RILASCIO DI CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA DELL'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) DELLA BRIANZA

ATS BRIANZA informa che, in occasione delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, il personale medico sarà disponibile presso l'Ambulatorio di Igiene e Sanità Pubblica di Seregno (Via S. da Seregno 102) martedì 7 maggio 2019 e martedì 21 maggio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per il rilascio di eventuali certificazioni di competenza dell'ATS stessa.

 

 

SERVIZIO PUBBLICO DI ACCOMPAGNAMENTO AI SEGGI

Per la giornata di domenica 26 maggio 2019 sarà istituito un servizio pubblico di accompagnamento per gli elettori che si trovino impossibilitati a raggiungere autonomamente, per difficoltà motorie, la sezione elettorale sede di votazione.
Il servizio sarà attivo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di domenica 26 maggio 2019, previa prenotazione telefonica contattando direttamente l'Ufficio Elettorale comunale al numero 0362 358210 - 216.

 

 

Propaganda elettorale diretta - Assegnazione spazi

 

 

Norme in materia di finanziamento e rendicontazione delle spese per la campagna elettorale

La legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti significative novità in tema di limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale, nonché di controlli sulle relative rendicontazioni, mutuando alcune delle regole già previste per le elezioni politiche.   

LIMITI DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (art. 13 L. 96/2012) Ai sensi dell'art. 13 della L. 96/2012, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (e fino a 100.000 abitanti), i limiti di spesa per la campagna elettorale sono fissati come segue:
* Candidato alla carica di sindaco: per le spese per la campagna elettorale ciascun candidato alla carica di sindaco non può superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
* Candidato alla carica di consigliere comunale: per le spese per la campagna elettorale ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non può superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
* Partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni: le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, (escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale), non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.     


MANDATARIO ELETTORALE (art. 7, commi 3 e 4, L. 515/93 come modificata dall'art. 13 della L. 96/2012). Dal giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, ogni candidato che intenda raccogliere fondi, per qualsiasi importo, a sostegno della sua campagna elettorale o che intenda utilizzare denaro proprio per un importo superiore a € 2.500,00 deve designare un "mandatario elettorale". Il candidato interessato deve dichiarare, per iscritto, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito presso la Corte d'Appello di Milano, il nominativo del mandatario elettorale designato. E' vietato ad un mandatario elettorale assumere l'incarico per più di un candidato, così come è vietato al candidato affidare l'incarico a più di un mandatario. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario (o conto corrente postale), nella cui intestazione deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario per conto di un candidato indicato nominativamente.  


DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO DEI SINGOLI CANDIDATI (art. 7, comma 6 della L. 515/1993 come modificata dall'art. 13 della L. 96/2012). Ai sensi della L. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione i componenti dei consigli comunali devono presentare al presidente del Consiglio Comunale e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale che ne cura la pubblicità, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all’importo di cui all’articolo 4, terzo comma. Della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario (se designato), che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Anche i candidati non eletti sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione e del rendiconto, nei termini di tre mesi, al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. La dichiarazione va effettuata anche in caso di assenza di spese. 

Per maggiori informazioni e per la relativa modulistica (modulo di designazione del mandatario elettorale, dichiarazione e rendiconto) si rimanda al sito della Commissione Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Milano.

 

 

NOTA ANCI SU DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA L. N. 3/2019

Pubblichiamo la nota di Anci di commento alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3

 

 

VOTO DOMICILIARE

A norma dell'art. 1 del D.L. n. 1/2006, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione delle consultazioni per facilitare agli elettori con difficoltà di deambulazione il raggiungimento del seggio elettorale) e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Gli elettori suddetti devono fare pervenire tra il 16 aprile 2019 e il 6 maggio 2019 al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

 

 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI AD UNO STATO DELL’UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

I cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea hanno diritto di votare in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco, Consiglio Comunale).

Per poter esercitare il predetto diritto, i cittadini dell’Unione Europea debbono presentare una domanda al Sindaco del Comune in cui sono residenti.

Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:
- la cittadinanza, l’attuale residenza, nonchè l’indirizzo dello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento d’identità valido ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 del D.P.R. 28-12-2000,n. 445.

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento ed, in caso di elezioni, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi (domande entro il 16 aprile 2019).

Il Comune informerà tempestivamente gli interessati sull’esito della domanda ed, in caso di accoglimento, invierà a tempo debito la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte dà diritto ai cittadini dell’Unione di eleggibilità a Consigliere Comunale e di eventuale nomina a componente della Giunta.
L’iscrizione ha carattere permanente e la cancellazione dalle liste avverrà a richiesta dell’interessato o d’ufficio, quando ricorra il caso.
Il personale Diplomatico e Consolare nonchè il relativo personale dipendente può richiedere l’iscrizione nelle liste del Comune ove ha la sede l’Ufficio Diplomatico o Consolare.

Per ogni ulteriore informazione i cittadini dell’Unione potranno rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale al n. tel. 0362/358.210 oppure 0362/358.216.

 

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