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Amianto

La presenza di materiali contenenti amianto non comporta di per sé un pericolo per la salute, ma lo diventa solo quando questo materiale è danneggiato.
In particolare, le lastre ondulate o piane impiegate come coperture di edifici sono costituite da materiale non friabile che, se mantenuto in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre di amianto.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio o l'amministratore di un condominio in cui vi sia la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione, come previsto dalla normativa di settore.
Gli adempimenti previsti dalla normativa, da effettuarsi da parte del proprietario, consistono in:

  • compilare e inviare il modulo NA/1 di notifica presenza amianto all'ASL territoriale competente (ASL di Monza e Brianza - Via Foscolo, 24 - 20832 Desio), organo deputato alla vigilanza ed al controllo. Questa notifica non implica alcun onere economico per il soggetto interessato;
  • effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto secondo il "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" approvato con decreto Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 13237 del 08/11/2008, sottoscritta da personale qualificato. Tale valutazione serve ad individuarne il grado di rischio per la salute pubblica e di conseguenza determinare gli interventi necessari. La valutazione si basa su un algoritmo di calcolo dell'Indice di Degrado (ID), il cui risultato è un numero a cui corrispondono le azioni che il proprietario dell'immobile dovrà attuare (riesame con frequenza biennale, esecuzione bonifica o rimozione della copertura).

 
La modulistica per la notifica della presenza di amianto e il protocollo per la valutazione dello stato di degrado sono disponibili alla sezione "Modulistica > Ambiente".

Si ricorda infine che per rimuovere coperture in cemento amianto è obbligatorio contattare un'impresa di bonifica iscritta all'albo dei bonificatori. L'impresa predisporrà uno specifico piano di lavoro da notificare all'ASL e provvederà all'espletamento di tutte le procedure amministrative per il trasporto e lo smaltimento (registro carico e scarico e formulario rifiuti), garantendo il corretto smaltimento del materiale.

 
 
 
 
 
 

Sanzioni

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 14/2012, dal mese di febbraio 2013, i proprietari che non avranno ancora dichiarato il possesso di materiali contenenti amianto tramite la scheda NA/1, da inviare a:
ASL di Monza e Brianza
Unità Operativa Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Foscolo n. 24
20832 - DESIO  (MB)
tel. 0362-483202  fax 0362-483239
 
saranno passibili di sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
 
 


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