La presenza di materiali contenenti amianto non comporta di per sé un pericolo per la salute, ma lo diventa solo quando questo materiale è danneggiato.
In particolare, le lastre ondulate o piane impiegate come coperture di edifici sono costituite da materiale non friabile che, se mantenuto in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre di amianto.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio o l'amministratore di un condominio in cui vi sia la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione, come previsto dalla normativa di settore.
Gli adempimenti previsti dalla normativa, da effettuarsi da parte del proprietario, consistono in:
La modulistica per la notifica della presenza di amianto e il protocollo per la valutazione dello stato di degrado sono disponibili alla sezione "Modulistica > Ambiente".
Si ricorda infine che per rimuovere coperture in cemento amianto è obbligatorio contattare un'impresa di bonifica iscritta all'albo dei bonificatori. L'impresa predisporrà uno specifico piano di lavoro da notificare all'ASL e provvederà all'espletamento di tutte le procedure amministrative per il trasporto e lo smaltimento (registro carico e scarico e formulario rifiuti), garantendo il corretto smaltimento del materiale.
Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 14/2012, dal mese di febbraio 2013, i proprietari che non avranno ancora dichiarato il possesso di materiali contenenti amianto tramite la scheda NA/1, da inviare a:
ASL di Monza e Brianza
Unità Operativa Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Foscolo n. 24
20832 - DESIO (MB)
tel. 0362-483202 fax 0362-483239
saranno passibili di sanzione amministrativa da 100,00 a 1.500,00.