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Vendite Straordinarie

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Le vendite straordinarie sono:
le vendite di fine stagione, le vendite promozionali, le vendite di liquidazione e le vendite sottocosto, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali e effettive, di acquisto dei propri prodotti.

NORME GENERALI DA RISPETTARE PER TUTTE LE VENDITE STRAORDINARIE
I commercianti hanno l'obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. E' invece facoltativa l'indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.
L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita.
Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell'articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

 

VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)
Questi tipi di vendite riguardano tutti i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, i prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano suscettibili di notevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per la durata massima di sessanta giorni a partire dal:
- primo giorno feriale antecedente l'Epifania (saldi invernali)
- primo sabato del mese di luglio (saldi estivi)

Le vendite di fine stagione non sono soggette ad alcuna comunicazione obbligatoria.


 

VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

E' vietato effettuare ven­dite promozionali nei trenta giorni antecedenti il periodo dei saldi. 

L'esercizio delle vendite promozionali è subordinato all'invio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
La comunicazione deve essere inoltrata al SUAP almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita medesima.


VENDITE DI LIQUIDAZIONE

L'esercizio delle vendite di liquidazione è subordinato all'invio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
La comunicazione deve essere inoltrata al SUAP almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita medesima.

1.Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;
c) trasferimento dell'azienda in altro locale;
d) trasformazione o rinnovo dei locali.
2.Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, salvo quanto disposto dal comma 5.
3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane.
4. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettera d), possono essere effettuate per la durata massima di sei settimane e per una sola volta in ciascun anno solare.
5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui all'articolo 115. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.
6. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.
7. Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del codice civile.
8. L'operatore commerciale che effettua una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune nel quale ha sede l'esercizio, tramite lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio.
9. Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono indicare:
a) l'ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita;
b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse.
10.Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a) e b), il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.
11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda
devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. È facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.
12. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita.
13. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie.
14. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.
15. Le comunicazioni di cui ai commi 13 e 14 devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui al comma 5.
16. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 3.
17. È vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
18. Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.


VENDITE SOTTOCOSTO

Le vendite sottocosto appartengono alla tipologia delle vendite cosiddette "straordinarie; le sottocosto comportano la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Per le vendite sottocosto si ricorda che:
1. devono essere preventivamente comunicate al Comune almeno dieci giorni prima della data di inizio delle vendite medesime; possono essere effettuate per un numero massimo di tre volte nel corso dell'anno, per un periodo di durata non superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze (=prodotti)  oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50;
2. non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 GIORNI dal termine della precedente vendita sottocosto, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno;
3. ai fini dell'individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse;
4. non possono effettuare la vendita sottocosto gli esercenti il commercio su aree pubbliche, i commercianti all'ingrosso, gli spacci interni, chi esercita attività di vendita speciale per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico e presso il domicilio dei consumatori.
L'esercizio delle vendite sottocosto è subordinato all'invio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
La comunicazione deve essere inoltrata al SUAP almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita medesima.


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