Sono definiti negozi o "esercizi di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.
L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare (limitatamente all'alimentazione umana) o entrambi.