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Autocertificazione

 

L'autocertificazione è la facoltà riconosciuta ad un cittadino di comprovare con una propria dichiarazione, in sostituzione dei certificati, fatti stati e qualità personali.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato senza procedere ad autenticazione.
L'autocertificazione non è soggetta al pagamento di alcun tributo e non deve essere compilata né sottoscritta dal dichiarante in presenza dell'impiegato a cui si consegna l'atto.
 

L'autocertificazione è valida se presentata:

  • alle scuole di ogni ordine e grado;
  • alle Amministrazioni Locali (Comuni, Province e Regioni);
  • agli Enti Pubblici;
  • alle società esercenti pubblici servizi quali ad esempio ENEL, RAI, TELECOM ecc.;
  • ai privati che consentano alla sostituzione dei certificati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 340/2000

Ogni cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti quei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.

Quali certificati possono essere sostituiti
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 sono comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, anche contemporaneamente all'istanza, in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, fatti e qualità personali:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali 
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Come fare l'autocertificazione
Non è prevista alcuna particolare modalità e/o formalità: l'autocertificazione è una semplice dichiarazione fatta dall'interessato

Chi può fare l'autocertificazione
Tutti i cittadini italiani e gli stranieri comunitari possono avvalersi allo stesso modo dell'autocertificazione senza limitazione alcuna.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
 

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