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Autocertificazione
L'autocertificazione è la facoltà riconosciuta ad un cittadino di comprovare con una propria dichiarazione, in sostituzione dei certificati, fatti stati e qualità personali.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato senza procedere ad autenticazione.
L'autocertificazione non è soggetta al pagamento di alcun tributo e non deve essere compilata né sottoscritta dal dichiarante in presenza dell'impiegato a cui si consegna l'atto.
L'autocertificazione è valida se presentata:
- alle scuole di ogni ordine e grado;
- alle Amministrazioni Locali (Comuni, Province e Regioni);
- agli Enti Pubblici;
- alle società esercenti pubblici servizi quali ad esempio ENEL, RAI, TELECOM ecc.;
- ai privati che consentano alla sostituzione dei certificati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 340/2000
Ogni cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti quei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.
Quali certificati possono essere sostituiti
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 sono comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, anche contemporaneamente all'istanza, in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, fatti e qualità personali:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Come fare l'autocertificazione
Non è prevista alcuna particolare modalità e/o formalità: l'autocertificazione è una semplice dichiarazione fatta dall'interessato
Chi può fare l'autocertificazione
Tutti i cittadini italiani e gli stranieri comunitari possono avvalersi allo stesso modo dell'autocertificazione senza limitazione alcuna.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.