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Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

 
 

Norme in materia di finanziamento e rendicontazione delle spese per la campagna elettorale

 

La legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti significative novità in tema di limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale, nonché di controlli sulle relative rendicontazioni, mutuando alcune delle regole già previste per le elezioni politiche.
 
LIMITI DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (art. 13 L. 96/2012)
Ai sensi dell'art. 13 della L. 96/2012, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (e fino a 100.000 abitanti), i limiti di spesa per la campagna elettorale sono fissati come segue:
* Candidato alla carica di sindaco: per le spese per la campagna elettorale ciascun candidato alla carica di sindaco non può superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
* Candidato alla carica di consigliere comunale: per le spese per la campagna elettorale ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non può superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
* Partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni: le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, (escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale), non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali. 
 
MANDATARIO ELETTORALE (art. 7, commi 3 e 4, L. 515/93 come modificata dall'art. 13 della L. 96/2012).
Dal giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, ogni candidato che intenda raccogliere fondi, per qualsiasi importo, a sostegno della sua campagna elettorale o che intenda utilizzare denaro proprio per un importo superiore a € 2.500,00 deve designare un "mandatario elettorale".
Il candidato interessato deve dichiarare, per iscritto, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito presso la Corte d'Appello di Milano, il nominativo del mandatario elettorale designato.
E' vietato ad un mandatario elettorale assumere l'incarico per più di un candidato, così come è vietato al candidato affidare l'incarico a più di un mandatario. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario (o conto corrente postale), nella cui intestazione deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario per conto di un candidato indicato nominativamente.
 
DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO DEI SINGOLI CANDIDATI (art. 7, comma 6 della L. 515/1993 come modificata dall'art. 13 della L. 96/2012).
Ai sensi della L. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione i componenti dei consigli comunali devono presentare al presidente del Consiglio Comunale e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale che ne cura la pubblicità, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».
Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 5.000 euro e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario (se designato), che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.
Anche i candidati non eletti sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione e del rendiconto, nei termini di tre mesi, al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.
La dichiarazione va effettuata anche in caso di assenza di spese. 
 
PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI PER I PARTITI, LISTE O MOVIMENTI (art. 12 L. 515/1993 come modificata dall'art. 13 della L. 96/2012)
I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare alla Corte dei Conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Il periodo di campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.
Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio Elettorale Centrale, che ne cura la pubblicità.

A tal proposito si allega il materiale per i candidati delle elezioni comunali pervenuto dalla Commissione Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Milano e, in particolare:
- lettera indirizzata ai presentatori e rappresentanti di lista
- dichiarazione e rendiconto
- dichiarazione di non avere sostenuto spese e non avere ricevuto contributi per la campagna elettorale
- modello designazione mandatario

 

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