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Disposizioni finali e transitorie

 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 

Art. 86 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI
1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti, purchè non incompatibili con i principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
4. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini.
5. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli e approvazioni.
 

Art. 87 - SANZIONI E VIGILANZA
1. In generale ogni regolamento, qualora definisca un obbligo di comportamento, prevede sanzioni appropriate per le violazioni relative, secondo procedure e limiti previsti dalle leggi. La violazione dei regolamenti per l'esercizio delle funzioni comunali e per la fruizione dei servizi da parte dei cittadini contravventori, qualora non costituisca reato, comporta una sanzione amministrativa.
2. Le sanzioni sono definite dai regolamenti di cui al precedente comma 1. Le sanzioni pecuniarie sono fissate tra i limiti massimi e minimi previsti dalla legge.
 

Art. 88 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma 1, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

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