CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 40 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione non avente scopo di lucro intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2 l'Amministrazione Comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti; e cura la istituzione di mezzi e strumenti idonei a tal fine.
6. Il Comune può adottare le carte dei diritti dei cittadini che verranno elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini stessi e verranno adottate nel corso di pubblica seduta del Consiglio Comunale. Tali carte dovranno essere il frutto di una vasta consultazione popolare e inserite nei regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività Comunale.
Art. 41 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il Comune al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 42 - RIUNIONI E ASSEMBLEE
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative, religiose e culturali.
2. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Il Sindaco o il Consiglio Comunale convocano assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi, fatti ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 43 - CONSULTAZIONI
1. Il Sindaco o il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi o singoli cittadini, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle organizzazioni della cooperazione, delle forze sindacali, sociali ed economiche, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di regolamenti che incidono su diritti soggettivi.
3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.
6. Comunque le consultazioni devono essere attuate quando si tratta di bilancio di previsione, Piano Regolatore Generale, Piani di viabilità, purché non vengano violati i termini obbligatori previsti dalle leggi nazionali o regionali in materia.
7. Su temi specifici il Consiglio Comunale può istituire Consulte tra Amministrazione Comunale e associazioni o enti interessati. L'apposito regolamento ne stabilirà le modalità d'istituzione e di funzionamento, nonché la composizione.
Art. 44 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza, con riferimento ai problemi di interesse collettivo, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono sottoposte dal Presidente del Consiglio all'esame preliminare della conferenza permanente dei capigruppo, la quale valutatane la rilevanza, propone al Presidente del Consiglio o l'archiviazione, con decisione unanime, o l'assegnazione al competente organo collegiale che deve adottare motivata decisione, da comunicare agli interessati entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, petizione o proposta.
3. La conferenza permanente dei capigruppo invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte e ad illustrarle, fornendo chiarimenti e precisazioni. Il primo firmatario potrà inoltre illustrare al Consiglio l'istanza, la petizione, proposta annessa alla discussione in tale sede.
4. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoposte da uno o più cittadini o da associazioni; le petizioni e le proposte da non meno di cento elettori.
5. L'autenticazione delle firme avviene ai sensi di legge.
Art. 45 - REFERENDUM COMUNALE
1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non è ammesso referendum abrogativo di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Il difensore civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il difensore civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
7. Il referendum può avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Nel referendum abrogativo l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
10. Nel referendum consultivo, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
12. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
Art. 46 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del procedimento, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone.
Art. 47 - AZIONE POPOLARE E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune ovvero della Provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Art. 48 - DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
6. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
8. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
CAPO II
DIFENSORE CIVICO
Art. 49 - IL DIFENSORE CIVICO
1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni.
3. Il difensore civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale, delle istituzioni, delle aziende e degli enti dipendenti e delle società dipendenti o sottoposte a controllo o vigilanza, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
4. Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
5. Il difensore civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
6. Il difensore civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.
7. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
8. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto Comunale e delle norme regolamentari dell'ente".
9. Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio comunale una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione contiene il resoconto delle attività e degli interventi effettuati e segnala le disfunzioni, gli abusi, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini. E' inoltre corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio per rimuovere disfunzioni e carenze dell'amministrazione e per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
10. Al termine del proprio incarico, il difensore civico deve presentare al Consiglio comunale una relazione conclusiva relativa all'attività svolta durante l'intero mandato.
11. Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del difensore civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
12. L'Amministrazione comunale struttura un ufficio con adeguati strumenti e personale a disposizione delle attività del difensore civico.
13. Al difensore civico spetta un'indennità di carica che il Consiglio Comunale stabilirà prima della pubblicazione del relativo bando.
Art. 50 - REQUISITI E MODALITA' DI NOMINA DEL
DIFENSORE CIVICO
1. All'ufficio del difensore civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ed equipollenti, oppure diploma di scuola secondaria superiore con almeno 10 anni di esperienza nella pubblica amministrazione come amministratore, dirigente o funzionario con compiti direttivi, capace di offrire garanzie di competenza, probità ed obbiettività di giudizio.
2. Non possono essere eletti alla carica di difensore civico:
a) coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) chi sia legato da rapporti di parentela ed affinità fino al quarto grado con il sindaco, gli assessori o i consiglieri del Comune di Giussano;
c) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali e provinciali;
d) il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali;
e) i membri dei comitati regionali di controllo e delle relative sezioni;
f) i titolari, gli amministratori ed i dirigenti delle istituzioni, aziende speciali e società per azioni dipendenti dal Comune o soggetti a vigilanza o che da esso ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o che abbiano in atto contratti o convenzioni con lo stesso;
g) coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi in partiti o movimenti politici;
h) i ministri di culto.
3. L'incarico del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
4. Qualora il difensore civico svolga attività lavorativa/professionale, non deve esercitarla a favore, nei confronti o contro l'amministrazione e se tale attività è in svolgimento al momento della nomina, deve cessare prima dell'accettazione.
5. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalle condizioni che le determinano prima della presentazione della domanda.
6. Le condizioni di incompatibilità devono cessare, a pena di decadenza dalla carica, entro dieci giorni dalla notifica dell'elezione.
7. Il difensore civico, ove eserciti la professione di patrocinatore legale, non può assumere la difesa di cittadini in procedimenti contro l'Amministrazione Comunale, enti, aziende o istituzioni da essa dipendenti.
8. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni da tenersi in distinte e successive sedute non si raggiunge la maggioranza richiesta, il difensore sarà eletto con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'intero iter deve concludersi nel termine di centoventi (120) giorni.
Dura in carica quanto l'amministrazione che lo ha eletto e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
9. Ove l'ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
10. Su proposta debitamente motivata di almeno un terzo dei suoi assegnati, il consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati e con votazione a scrutinio segreto, può revocare dal suo ufficio il difensore civico per grave inadempimento ai doveri o per gravi e reiterate violazioni di leggi, statuto, regolamenti comunali commesse nell'esercizio della sua funzione o per motivata ed accertata inefficienza.
11. Il difensore civico decade ove ricorra una delle cause che determina la perdita della qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità che dovranno essergli contestate nei modi stabiliti per i Consiglieri comunali. Inoltre, decade nei seguenti casi:
a) mancata accettazione dell'incarico entro dieci giorni dalla notifica dell'elezione, salvo giustificato motivo, su cui il Consiglio comunale dovrà esprimersi nella prima seduta utile;
b) conseguimento dell'incarico con dichiarazioni false;
c) mancata rimozione della cause di incompatibilità entro dieci giorni dalla notifica dell'elezione.
12. Il difensore civico è sospeso nei casi previsti per i consiglieri comunali ai sensi della vigente normativa.
Art. 51 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, ne facilita l'accesso agli atti amministrativi, promuove la loro consultazione per materie che costituiscono le finalità delle singole associazioni.
2. Inoltre il Comune assicura le condizioni perché il volontariato sia in grado di svolgere un servizio di pubblica utilità e consegua le proprie finalità.
3. Il Comune favorisce forme d'intesa delle associazioni e del volontariato con l'ente locale perché, oltre che svolgere funzioni proprie, possano collaborare con il Comune sia per la gestione di servizi sia per attività integrative e di supporto ai servizi pubblici.
4. Il Comune dispone di un albo delle associazioni e del volontariato. L'apposito regolamento stabilisce i requisiti minimi formali perché un'associazione sia riconosciuta dal Comune: numero dei soci, anni di attività, assenza di fini di lucro.
Art. 52 - COMMISSIONI CONSULTIVE, NON CONSILIARI
1. Per favorire la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla vita amministrativa e consentire l'esame e l'approfondimento delle materie di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale, possono essere istituite commissioni consultive in cui sia prevista la presenza anche di membri esterni al Consiglio Comunale, prevedendo almeno la costituzione delle seguenti: urbanistica, edilizia, ambiente, servizi sociali, diritto allo studio, bilancio e tributi, sport.
2. Il regolamento disciplina l'ambito di competenza, la composizione, le modalità di elezione dei componenti e del presidente, il funzionamento e la durata di dette commissioni.
3. Il regolamento stabilisce che il presidente sia eletto dal Consiglio, dalla commissione stessa, oppure che la presidenza sia affidata al Sindaco o ad un suo delegato, anche esterno al Consiglio Comunale. Il Sindaco o l'assessore interessato a seconda della materia hanno diritto di partecipare alle riunioni della commissione a pieno titolo, nel caso in cui la presidenza sia affidata ad altri.
4. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo i casi previsti dall'apposito regolamento.
5. I commissari nominati delle commissioni di cui al precedente comma 1, percepiscono il gettone di presenza nella misura stabilita dall'apposito regolamento del Consiglio comunale.