Art. 1 - AUTONOMIA DEL COMUNE
1. Il Comune di Giussano è ente locale autonomo nell'ambito dei principi costituzionali e di quelli fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. L'autonomia locale, valore insopprimibile e originale di libertà, autogoverno e partecipazione democratica, si esprime nelle forme normative, organizzative ed amministrative, nonché impositive e finanziarie.
Art. 2 - LO STATUTO COMUNALE, MODIFICHE ED ABROGAZIONI
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di leggi che enuncino principi costituenti limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune, abrogando le norme statutarie incompatibili.
5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
6. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
7. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
8. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede Comunale.
Art. 3 - TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE, TITOLO DI CITTA'
1. Il Comune di Giussano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio comprende le frazioni di: Giussano capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, Paina, Robbiano, Birone.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.
4. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento governativo in data 26 gennaio 1930. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
5. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
6. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con decreto in data 22 ottobre 1987.
Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
Art. 4 - FINALITA' E FUNZIONI DEL COMUNE
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso morale, civile, sociale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono: l'affermazione dei valori umani, il soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini a qualunque etnia essi appartengano, la tutela della salute e dell'ambiente.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 5 - FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA' E DELLA SALUTE
1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari ad assicurare nella sua globalità la salute dei cittadini.
3. A tal fine il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le organizzazioni sanitarie locali, per garantire in particolare l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
Art. 6 - FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA BENEFICENZA
1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Approva un apposito regolamento per disciplinare l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra la Giunta Comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:
a) iniziative in favore dei meno abbienti, dell'infanzia e degli anziani attraverso interventi socio-assistenziali, ricreativi e culturali;
b) eventuale collocamento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;
c) predisposizione di strutture, idoneamente attrezzate, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili;
d) predisposizione di idonei provvedimenti attraverso i quali rimuovere i disagi dei cittadini portatori di handicap, tossicodipendenti e di origine extracomunitaria, onde favorirne l'integrazione nel tessuto sociale locale.
4. Per lo svolgimento di tali attività il Consiglio Comunale stabilisce adeguate tariffe, rinviando all'apposito regolamento l'eventuale esonero, totale o parziale, dal pagamento delle stesse.
5. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e della collaborazione di enti e associazioni di volontariato e della commissione servizi sociali.
Art. 7 - FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.
3. Il Comune, in concomitanza con l'azione di altri enti preposti per legge, promuove iniziative atte a favorire l'inserimento scolastico degli alunni portatori di handicap e svantaggiati; si impegna, altresì, in caso di necessità, a promuovere e favorire il sorgere di idonee strutture finalizzate a preparare tali alunni all'inserimento nella realtà sociale e produttiva.
Art. 8 - FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
1. Il Comune favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, lo sviluppo dell'economia sul proprio territorio, al fine di garantire un reale progresso civile, sociale ed economico della comunità intera.
2. Il Comune coordina le attività commerciali di propria competenza e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e un'equa remunerazione del lavoro.
4. Riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali costituite e riconosciute ai sensi di legge, al fine di garantire una migliore tutela del lavoro.
5. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
Art. 9 - FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DI TUTELA DELL'AMBIENTE
1. Il Comune si impegna a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla salvaguardia dell'ambiente; in questo quadro promuove ed attua un organico assetto del territorio, un programmato sviluppo degli insediamenti civili, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il dirigente competente esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti dei regolamenti predisposti dalle leggi statali e regionali. In particolare cura che l'iter delle concessioni edilizie abbia la massima pubblicità, seguendo criteri obbiettivi per l'esame delle domande, rispettando i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento, rendendo pubblici sia quelli positivi che quelli negativi, corredati dalle relative motivazioni, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
7. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, realizzando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque.
8. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
Art. 10 - PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEI BENI CULTURALI,
DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali; riconosce nella biblioteca civica un servizio pubblico atto a garantire ai cittadini il diritto alla cultura e all'informazione.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati dall'apposito regolamento, che deve, altresì, prevedere il concorso di enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
Art. 11 - SERVIZI DEL COMUNE
1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo IV, Capo I del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo. Le ulteriori funzioni statali affidate al Sindaco quale Ufficiale di Governo, le quali attengono in particolare alla vigilanza sulla sicurezza e sull'ordine pubblico nonché ai provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui al successivo art. 30 sono svolte anch'esse col supporto di un'adeguata organizzazione dell'ente. Le funzioni statali di polizia affidate agli ufficiali ed agli agenti di polizia municipale, in agGiunta a quelle proprie, sono svolte unitariamente attraverso un Corpo, ordinato secondo la legge 7 marzo 1986 n. 65 e le norme regionali conseguenti. L'apposito regolamento determina i requisiti, i doveri e le norme di comportamento del personale in funzione del servizio.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. In tale ambito il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).
Art. 12 - REGOLAMENTI
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su diritti soggettivi possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
5. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.
6. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art. 13 - ALBO PRETORIO
1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un suo delegato è responsabile delle pubblicazioni.