1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
condividi

Contenuto della pagina

Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

Il Ministero dell'Interno ha diramato la pubblicazione n. 1 relativa alle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature in vista delle prossime Elezioni Amministrative.

Pubblicazione n.1 - Elezioni amministrative - Ed.2024 | Documentazione | Dipartimento per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it)

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione (Articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/ 1960).
Per assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, la segreteria degli uffici comunali resterà aperta:
- nel primo giorno, venerdì 10 maggio, dalle ore 8 alle ore 20
- nel secondo giorno, sabato 11 maggio, dalle ore 8 alle ore 12


Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali

Allo scopo di garantire l’immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, ai sensi dell’art. 20, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati,  l'ufficio elettorale rimarrà aperto nei seguenti giorni e orari:
- venerdì 10 e sabato 11 maggio 2024, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (e quindi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 10 maggio e dalle ore 8.00alle ore 12.00 di sabato 11 maggio)
- martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 18.30


Certificati di iscrizione alle liste elettorali

L'art. 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come introdotto dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, prevede la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all’originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali per il Comune di Giussano sono i seguenti:
demografici@pec.comune.giussano.mb.it
protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

Inoltre, il decreto del Ministro dell’Interno in data 17 ottobre 2022, recante “Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223”, in attuazione dell’art. 62, commi 2-ter e 6 bis, del “Codice dell’amministrazione digitale” (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha previsto nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.
In particolare, a partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell’ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i predetti nuovi servizi, consentendo all’elettore di ottenere il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato pdf, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.
Il certificato individuale contiene i dati previsti dall’allegato 1 del citato decreto del Ministro dell’Interno del 2022 e può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati, benché non riporti il numero di iscrizione nelle liste elettorali.


Adempimenti connessi all’applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e ss.mm.ii.

Si richiama quanto indicato alle pagg. 58, 59 e 60 delle istruzioni ministeriali per la presentazione e l’ammissione delle candidature relativamente ai seguenti adempimenti:
-  pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito internet del comune
- soggetti abilitati a richiedere il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato.

L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – come sostituito dall’articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021 – ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti) – l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato: • il curriculum vitae; • il certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione.
Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.
Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all’articolo 24 del d.P.R. n. 313/ 2002, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco. In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l’incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l’autentica di firma). Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata da ciascun candidato in un comune sopra i 15.000 abitanti o di un comune con popolazione inferiore che sia capoluogo di provincia, all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.
Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali siano già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 / 2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e quello con popolazione inferiore che sia capoluogo di provincia, entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione, deve pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni Trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.
Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.
Si rammenta alle amministrazioni comunali che la pubblicazione dei dati in esame nel sito comunale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all’elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato. Il mancato adempimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni. Viceversa l’omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti / movimenti / liste – pur non comportando l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.


Norme in materia di finanziamento e rendicontazione delle spese per la campagna elettorale

La legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti significative novità in tema di limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale, nonché di controlli sulle relative rendicontazioni, mutuando alcune delle regole già previste per le elezioni politiche.   

LIMITI DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (art. 13 L. 96/2012). Ai sensi dell'art. 13 della L. 96/2012, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (e fino a 100.000 abitanti), i limiti di spesa per la campagna elettorale sono fissati come segue:
CANDIDATO SINDACO: nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE: nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
PARTITO, MOVIMENTO E LISTA. Le spese per la campagna di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali. 

MANDATARIO ELETTORALE
 (art. 7, commi 3 e 4, L. 515/93 come modificata dall'art. 13 della L. 96/2012). Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, regionali ed amministrative comunali coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO DEI SINGOLI CANDIDATI (art. 7, comma 6 della L. 515/1993 come modificata dall'art. 13 della L. 96/2012). La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3) , della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza ( o al Presidente del Consiglio Comunale), al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all' articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659 ( € 3.000,00 - dichiarazione a firma congiunta tra mandatario e chi dona),  e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti giuridici diversi tramite verbale della delibera societaria che destina la somma al candidato. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati ( dal saldo iniziale zero al saldo finale zero ). Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi. 

CONTROLLO E PUBBLICITA' (art. 14 legge n. 515/1993). Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all’articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Per gli accertamenti da svolgere il Collegio chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello stato. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

SANZIONI (art. 15 legge n. 515/1993). In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata.

Per maggiori informazioni e per la relativa modulistica (modulo di designazione del mandatario elettorale, dichiarazione e rendiconto) si rimanda al sito della Commissione Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Milano.

Valuta questo sito:

RISPONDI AL QUESTIONARIO