Tutti i cittadini residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi entro il 31 luglio del corrente anno negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l’Ufficio Elettorale del Comune o scaricandolo dal sito.
I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio del giudice popolare:a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine
giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale (tel. 0362 658.216)