Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citatoD.M. n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B" Regole tecniche" al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda
le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovranno anche essere inserite le seguenti informazioni (art. 42 D.L. n. 66/2014):
- C.I.G. (Codice Identificativo Gara) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010)
- C.U.P.(Codice Unitario Progetto) in caso di fatture relative a opere pubbliche e ove previsto ai sensi dell'art. 11 L. n. 3/2003;
- Gli estremi dell'atto con cui è stata impegnata la spesa (numero e data determinazione) comunicata dall'Ufficio competente in sede di conferma dei lavori/servizi/forniture.
Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
L'Agenzia delle Entrate ha istituito un numero verde per fornire informazioni sulla FatturaPA