Attività produttiva: lavorazione e trasformazione materie prime e semilavorati (industriali, manifatturiere, artigianali ...).
Attività di deposito: stoccaggio e commercio all'ingrosso di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
Chiunque intenda adibire o utilizzare costruzioni o parti di esse nel territorio comunale per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve inoltrare preventivamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Giussano.
Non sono soggette a SCIA:
Con la Legge Regionale 1/2007 la Lombardia ha adottato norme per favorire al massimo la sostituzione degli atti di autorizzazione con dichiarazioni dei titolari delle nuove attività imprenditoriali, mettendo al primo posto la fiducia nei cittadini e confidando nella loro responsabilizzazione nella conoscenza e nel rispetto delle norme di tutela esistenti.
Tra le attività autorizzative semplificate in Lombardia dal 2007 vi sono il rilascio del Nulla Osta Comunale all'esercizio di Attività produttive (NOEA).
La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è un'autodichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale chi intende svolgere in Lombardia un'attività economica tra quelle per cui è applicabile, attesta, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti e di essere in regola con quanto prescrive la normativa vigente per lo svolgimento di quella specifica attività.
La presentazione della SCIA, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale nel cui territorio l'attività deve essere condotta, costituisce titolo per avviare immediatamente l'attività.
Nessuna attività può essere iniziata se non previa presentazione della SCIA di cui sopra. Coloro che danno avvio all'attività senza aver inoltrato tale atto presso lo Sportello unico per le attività produttive sono soggetti a provvedimenti prescrittivi (ordinanza di sospensione dell`attività) e sanzionatori adottati dal Comune.
Qualora lo svolgimento dell'attività richieda il rilascio di atti autorizzativi disciplinati da normative specifiche (ad esempio: scarico dei reflui idrici industriali, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi ...) gli stessi vanno acquisiti prima della presentazione della SCIA. Occorrerà pertanto inoltrare apposita istanza al SUAP ai sensi dell'articolo 6 della L.R.01/2007.
La modulistica regionale unificata SCIA è stata approvata con D.D.G. 18 marzo 2011 - n.2481 (BURL S.O. N.12 - 22 marzo 2011).
Segnalazione Certificata Inizio/Modifica Attività (SCIA)
Segnalazione Certificata di subingresso / cessazione / sospensione e ripresa / cambiamento ragione sociale
Attività di produzione
Compatibilità ambientale
Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA
Dichiarazione di classificazione scarico proveniente da insediamento produttivo/commerciale come DOMESTICO (MODULO non utilizzabile per scarico Industriale, Assimilabile a domestico e prima pioggia(artt. 74, 101, 107, 124 e 125 D.Lgs 152 del 2006)
Presentazione della SCIA al SUAP esclusivamente in via telematica.
Il SUAP rilascia automaticamente una ricevuta, che consente di dare immediatamente avvio all'attività o all'intervento.
La dichiarazione è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ed assolve contestualmente anche gli obblighi derivanti dall'art.67 del D.lgs.81/2008 e dal regolamento comunitario 852/2004 (nel caso di attività nel campo alimentare).
Lo SUAP invierà la SCIA agli uffici ed alle amministrazioni competenti alla verifica della stessa.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, verranno adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L.241/1990.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cessazione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
A partire dal 29 marzo 2011, secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 2 del DPR 160/2010, le SCIA vanno presentate esclusivamente in modalità telematica, nelle modalità descritte dal decreto stesso.
Attualmente esistono i seguenti canali:
Nel caso in cui, in sede di controllo da parte delle amministrazioni competenti, emerga che la SCIA contiene dichiarazioni false o è accompagnata da false attestazioni oppure si verifichi che l'esecuzione effettiva dell'attività risulta difforme da quanto dichiarato nella SCIA:
a) si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in merito alle dichiarazioni mendaci e alla formazione o uso di atti falsi;
b) vengono meno gli effetti autorizzativi della SCIA e alle attività o agli interventi realizzati si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalle norme di riferimento in caso di assenza di autorizzazione.
In caso di mancata presentazione della SCIA, la situazione è assimilabile a quella descritta al precedente punto b).
Per quanto riguarda in particolare le attività in campo alimentare soggette a notifica ai sensi del Regolamento CE 852/04, dal momento che la SCIA consente anche di adempiere agli obblighi in tal senso, la mancata presentazione comporta la violazione delle norme in materia e quindi l'applicazione di una specifica sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal D.lgs.193/2007.