La Giunta Regionale della Lombardia ha disposto che a partire dall'anno 2011 venga modificata la data di inizio dei saldi invernali.
Il provvedimento, che modifica una deliberazione precedente che fissava il primo giorno dei saldi invernali nel primo sabato del mese di gennaio, identifica stabilmente il 6 gennaio come giorno di apertura delle vendite straordinarie. Resta fissata al primo sabato del mese di luglio la data per i saldi estivi.
Pertanto, a partire dall'anno 2011, le date di inizio delle vendite straordinarie vengono fissate come segue:
SALDI INVERNALI: inizio 6 gennaio di ogni anno, durata 60 giorni, fino al 6 marzo.
SALDI ESTIVI: inizio primo sabato del mese di luglio, durata 60 giorni.
LE REGOLE PRINCIPALI
I commercianti hanno l'obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l'indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso).
I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita; non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell'articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.